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Legge 25/06/1865 n. 2359Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità. Estratto. (abrogata dal DPR 08/06/2001 n. 327) Art. 1 L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere di pubblica utilità non può aver luogo che con l'osservanza delle forme stabilite dalla presente legge. Art. 2 Sono opere di pubblica utilità, per gli effetti di questa legge, quelle che vengono espressamente dichiarate tali per atto dell'autorità competente. Possono essere dichiarate di pubblica utilità non solo le opere che si debbono eseguire per conto dello Stato, delle province o dei comuni, nell'interesse pubblico, ma anche quelle che allo stesso scopo intraprendono corpi morali, società private o particolari individui. Art. 3 Qualunque domanda che venga fatta da province, da comuni, da corpi mora- li o da privati, per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, deve essere accompagnata da una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguirsi, la spesa presunta, i mezzi di esecuzione e il termine entro il quale saranno finite. Deve inoltre tale domanda essere corredata da un piano di massima che contenga la descrizione dell'insieme delle opere e dei terreni che esse devono occupare. Art. 4 La domanda per ottenere che un'opera sia dichiarata di pubblica utilità, deve preventivamente pubblicarsi in ciascun comune in cui l'opera stessa vuol es- sere eseguita, ed inserirsi per estratto nel giornale ufficiale per le pubblicazioni amministrative della provincia. Per quindici giorni almeno, da computarsi dalla data delle suddette pubblicazioni ed inserzioni, la relazione ed il piano di massima, accennati nell'articolo precedente, debbono rimanere depositati nell'ufficio del comune ove l'opera dovrà essere eseguita. Qualora l'opera sia per toccare il territorio di più comuni, potrà bastare il deposito della relazione e del piano di massima nel capoluogo del circondario presso l'ufficio di prefettura. Il luogo, la durata e lo scopo del suddetto deposito deve indicarsi in ciascuna delle pubblicazioni ed inserzioni suaccennate. Art. 5 Durante il termine stabilito dall'articolo precedente, chiunque può prendere conoscenza della relazione e del piano depositati nell'ufficio del comune o della prefettura (o della sottoprefettura), e fare le sue osservazioni. Il promovente la dichiarazione di pubblica utilità può, a sua volta, aver conoscenza delle fatte osservazioni, e presentare osservazioni di risposta. Il modo in cui dovranno proporsi, raccogliersi e trasmettersi le osservazioni, e le risposte e gli altri particolari relativi, saranno determinati nel regolamento di amministrazione da pubblicarsi per l'esecuzione della presente legge. Art. 6 Il disposto degli articoli 4 e 5 non è applicabile quando la dichiarazione di pubblica utilità debba essere fatta per legge. Art. 7 Gl’ingegneri, gli architetti ed i periti incaricati della formazione del progetto di massima, potranno introdursi nelle proprietà private, e procedere alle operazioni planimetriche e ad altri lavori preparatori dipendenti dal ricevuto in carico, purché siano muniti di un decreto del prefetto (o del sottoprefetto), nella cui provincia (o circondario) debbonsi fare le suddette operazioni, e ne sia dato tre giorni prima avviso ai proprietari. I prefetti (ed i sottoprefetti), prima di rilasciare tale decreto, dovranno accertarsi se gli studi furono debitamente autorizzati dall'autorità competente nei casi in cui ciò sia richiesto. L'avviso ai proprietari sarà dato a cura del sindaco ed a spese di chi ordinò gli studi, e dovrà indicare i nomi delle persone cui è concessa la facoltà di introdursi nelle proprietà private. Se trattasi di luoghi abitati, il sindaco, sulla istanza delle parti interessate, fisserà il tempo ed il modo con cui la facoltà concessa può essere esercitata. Il sindaco potrà fare assistere a quelle operazioni una persona da lui delegata. Coloro che intraprendono le suddette operazioni saranno obbligati a risarcire qualunque danno recato ai proprietari, e per assicurare il pagamento di que- sta indennità, potranno i prefetti (e sottoprefetti) prescrivere il preventivo deposito di una congrua somma. Art. 8 Chi si opponesse alle operazioni degli ingegneri, architetti o periti nei casi previsti nell'articolo precedente, o chi togliesse i picchetti, i paletti od altri segnali che fossero stati infissi per eseguire il tracciamento dei piani, incorrerà in un'ammenda (o multa) estensibile a L. 60.000, salvo le maggiori pene stabilite dal codice penale in caso di reato maggiore. Se la formazione dei piani fu ordinata dall'amministrazione dello Stato, di una provincia o di un comune, la denuncia sarà fatta all'autorità giudiziaria competente, dal prefetto (o dal sottoprefetto) , o dal sindaco; negli altri casi, da chi avrà commessa la formazione dei suddetti piani. Art. 9 La dichiarazione di pubblica utilità deve farsi con legge nei seguenti casi: 1) per la costruzione delle strade nazionali, delle ferrovie pubbliche, dei ca nali navigabili, per prosciugamento dei laghi e per altri grandi lavori di interesse generale, la cui esecuzione, giusta le discipline che governano le opere pubbliche, deve essere autorizzata con legge, debba o no lo Stato concorrere nella spesa; 2) quando per l'esecuzione di un'opera debbasi imporre un contributo ai proprietari dei fondi confinanti o contigui alla medesima, ai termini dell'articolo 77 della presente legge. Pei lavori accessori che possono occorrere in quelle opere, le quali, per effetto della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, o di altre leggi speciali, debbono eseguirsi dallo Stato direttamente o per mezzo dei suoi concessionari, l'approvazione dei relativi progetti per decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito l'avviso del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il pare- re del Consiglio di Stato, ha per tutti gli effetti della presente legge il valore di una dichiarazione di pubblica utilità. Art. 10 Per le opere provinciali, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministero dei lavori pubblici, quando i progetti d'arte debbono essere dal medesimo approvati; negli altri casi è fatta dal prefetto. E’ fatta altresì dal prefetto per la costruzione e per la sistemazione delle strade comunali poste fuori dall'abitato, consorziali e vicinali, dei ponti, delle opere idrauliche e dei porti spettanti pure a comuni od a consorzi, e per la costruzione e sistemazione di cimiteri, dopo che il progetto delle opere sia stato approvato dall'Autorità competente. La dichiarazione di pubblica utilità per le opere comunali e provinciali fatta obbligatoria per legge dispensa dall'autorizzazione all'acquisto degli stabili da occuparsi, prescritta dall'articolo unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037. Art. 11 E’ fatta con decreto reale, sulla proposta del Ministro della guerra o della marina, la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione di fortificazioni di fabbriche militari. Art. 12 Fuori dei casi previsti dagli articoli 9, 10, 11 e 84, la dichiarazione di pubblica utilità è fatta con decreto reale sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, udito il Consiglio di Stato. Art. 13 Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini entro i quali dovranno incominciarsi a compiersi le espropriazioni ed i lavori. L'autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo. Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forze prescritte dalla presente legge. Art. 14 Qualora la legge abbia fissato il termine per l'esecuzione di un'opera, potrà questo essere prorogato con decreto reale per un tempo non eccedente il terzo di quello concesso, salvo nella legge stessa fosse stato questo termine dichiarato perentorio o si fosse disposto altrimenti. Art. 15 Ai decreti di dichiarazione di pubblica utilità saranno uniti la relazione ed il piano di massima delle opere da eseguirsi. Art. 16 Emanato l'atto che dichiara un'opera di pubblica utilità, colui che la promos- se dovrà a sua cura, e preso per norma il progetto di massima, formare il piano particolareggiato di esecuzione, descrittivo di ciascuno dei terreni od edifizi di cui l'espropriazione si stima necessaria indicandone i confini, la natura, la quantità, l'allibramento, possibilmente il numero di mappa ed il nome ed il cognome dei proprietari inscritti nei registri catastali, ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria. Per l'eseguimento delle operazioni a cui devono procedere gli ingegneri, gli architetti o periti, a fine di formare il piano particolareggiato di esecuzione sovraccennato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 7 e 8 della presente legge, senza che sia necessario un nuovo decreto del prefetto. Art. 17 Approvato dall'autorità competente il piano di esecuzione, il prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun comune in cui deve ave re luogo la espropriazione, nell'ufficio comunale per il termine di quindici giorni continui. L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo deve annunziarsi dai sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti comuni. Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle pubblicazioni ufficiali amministrative della provincia. Art. 18 Dalla data della pubblicazione e dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro osservazioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento a norma dell'art. 5 della presente legge. Art. 19 Il prefetto, veduti i certificati di pubblicazione e gli altri documenti annessi, riconosciuta la regolarità dei seguiti atti, se non vi furono osservazioni, ordina che il piano si esegua. Se furono proposte osservazioni sulla regolarità dei seguiti atti, egli pronuncia definitivamente su di esse con decreto motivato, udito il consiglio di prefettura. Qualora le osservazioni siano dirette contro il tracciato od il modo di esecuzione dell'opera, il prefetto, udito l'avviso dell'ingegnere capo del genio civile e del consiglio di prefettura, se riconosce insussistenti le opposizioni, le re spinge definitivamente; se invece le ravvisa meritevoli di considerazione, decreta le modificazioni necessarie al progetto nel caso che questo sia stato da lui approvato; negli altri casi ne decreta il rinvio per la decisione all'autorità da cui fu impartita l'approvazione. Art. 20 Se le osservazioni riguardano soltanto una parte del tracciato o dell'opera, il prefetto, anche prima della loro risoluzione, potrà ordinare che il piano si esegua nelle altre parti. Art. 21 Quando in luogo di un semplice piano di massima, di cui all'art. 3, si presenti un piano particolareggiato conforme al disposto dell'art. 16, o quando nell'atto in cui fu dichiarata la pubblica utilità, si contengano le indicazioni prescritte dal medesimo art. 16, si potrà omettere la formazione del piano particolareggiato di esecuzione. La pubblicazione del piano particolareggiato di cui sopra, avvenuta precedentemente alla dichiarazione di pubblica utilità, ai termini dell'art. 4, potrà anche tener luogo della pubblicazione del piano di esecuzione, allorché essa sia avvenuta colle avvertenze, nei luoghi e nei modi stabiliti dagli articoli 17 e 18. In questo caso la decisione sulle osservazioni sarà fatta nell'atto con cui si di chiara la pubblica utilità dell'opera Art. 22 Possono comprendersi nella espropriazione non solo i beni indispensabili all'esecuzione dell'opera pubblica, ma anche quelli attigui in una determinata zona, l'occupazione dei quali conferisca direttamente allo scopo principale dell'opera predetta. La facoltà di espropriare i beni attigui deve essere espressa nell'atto di dichiarazione di pubblica utilità, o concessa con posteriore reale decreto. |
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